Normativa Case Vacanza in Puglia

AFFITTI TURISTICI E CASE VACANZE: COME EVITARE LE TRUFFE?

Improvvisazione e illegalità sono spesso facce della stessa medaglia. 

Cosa ancor più vera quando si parla di case vacanza, un settore ormai giungla, con portali che effettuano mediazione immobiliare sleale e abusiva, prestando il fianco a locazioni in nero e immobili in affitto privi dei requisiti di agibilità. 

Chiunque oggi può pubblicare e pubblicizzare un annuncio. Un passo così semplice che, per farlo , in molti decidono di ignorare tutte le stringenti normative del settore, fondamentali, invece, per tutelare la sicurezza di proprietario, immobile ed ospite. 

Il risultato è  un drastico calo della qualità dei servizi offerti che si ripercuote negativamente sull’immagine del settore e, soprattutto, dell’intero territorio.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

La casa vacanza si inquadra come attività ricettiva ex art. 6 comma 10 della legge nazionale N° 217 del 1983 e in Puglia è regolamentata dalla legge regionale n°18 DEL 19/02/1999.

La sua gestione può essere imprenditoriale oppure occasionale. Che differenze ci sono?

Pochissime. Gli obblighi di legge valgono per entrambe le formule.

In entrambi i casi, per sottoscrivere un contratto di locazione turistica bisogna attenersi al rispetto delle regole tecniche, igieniche, sanitarie, energetiche e di conformità degli impianti con eventuali stipule di polizze assicurative conto terzi. 

Soprattutto, è bene sapere anche che è obbligatoria la forma del contratto scritto tra le parti locatore e conduttore cosi come prevede l’articolo 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 previa nullità.

Resta invece facoltativa la registrazione di contratti inferiori ai 30 giorni.

REGOLAMENTO GESTIONE OCCASIONALE: 

  1. L’ immobile deve essere in regola con le normative vigenti e dev’essere ad uso abitativo. Il certificato di agibilità è obbligatorio; 
  2. Predisporre il certificato di prestazione energetica (APE), rivolgendosi a tecnici abilitati come geometri, architetti ed ingegneri che faranno dei sopralluoghi atti a misurare gli indici di efficienza energetica per poi trasmetterli telematicamente in regione. 
  3. Contrarre una polizza assicurativa conto terzi per tutelare i propri beni e coprire eventuali danni.
  4. Farsi accreditare dalla questura competente per provincia, la quale rilascerà le credenziali utili per la registrazione telematica obbligatoria degli ospiti secondo la legge anti-terrorismo. L’ospite va registrato poi anche sul portale dell’Istat.

REGOLAMENTO GESTIONE IMPRENDITORIALE

  1. Presentare una domanda all’ufficio tecnico del comune di competenza indicando ubicazione dell’unità abitativa, estremi del certificato di abitabilità e domanda di una relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili, il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti commercio REA previsto dall’art.5 della legge 217 del 1983 e copia delle ricevute di versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia secondo la legge regionale quadro sul turismo della regione Puglia. Nella domanda dovranno essere dichiarati i prezzi minimi e massimi della locazione in base al periodo e al numero di persone, prezzi che andranno esposti nell’unità immobiliare assieme ad una pianta dell’immobile;
  2. Predisporre il certificato di prestazione energetica (APE) rivolgendosi a tecnici abilitati come geometri, architetti ed ingegneri che faranno dei sopralluoghi atti a misurare gli indici di efficienza energetica per poi trasmetterli telematicamente in regione. 
  3. Contrarre una polizza assicurativa conto terzi per tutelare i propri beni e coprire eventuali danni..
  4. Farsi accreditare dalla questura  competente per provincia, la quale rilascerà le credenziali utili per la registrazione telematica obbligatoria degli ospiti secondo la legge anti-terrorismo. L’ospite va registrato poi anche sul portale dell’Istat. 

NORMATIVA CASA VACANZA E RESIDENCE REGIONE PUGLIA
TITOLO IV
ATTIVITA’ RICETTIVA EX ART.6, COMMA10

(Legge Regionale n°18 DEL 19/02/1999 – Attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983)

art.41

(Definizione)

  1. L’attività ricettiva può essere svolta attraverso: a) residenze turistiche o residence; b) case e appartamenti per vacanza.
  2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
  3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l’affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
  4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
  5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l’offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
  6. Le strutture destinate all’attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
  7. L’utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
  8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983.

art.42

(Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)

Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standard obbligatori previsti dalla tabella “G” allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

 

TABELLA “G”

DOTAZIONE STRUTTURA:

1.1 Riscaldamento in tutto l’esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

1.2 (l’obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO DELLE UNITA’ ABITATIVE:

2.1 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili;

2.2 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o applique;

2.3 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:

3.1 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione;

3.2 Frigorifero;

3.3 Lavello con scolapiatti;

3.4 Per ciascuna persona ospitabile:

3.4.1 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina;

3.5 Per ciascuna unità abitativa:

3.5.1 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica;

DOTAZIONE BAGNO:

4.1 Lavandino, doccia o vasca, water;

4.2 Cestino rifiuti;

4.3 Specchio e contigua presa per energia elettrica;

4.4 Mensola;

4.5 Scopettino;

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

5.1 Saponetta;

5.2 Telo da bagno;

5.3 Asciugamano;

5.4 Salvietta;

5.5 Carta igienica con riserva;

5.6 Sacchetti igienici;

DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA’ ABITATIVE:

6.1 Impianto di erogazione acqua calda e fredda;

6.2 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti;

PRESTAZIONI DEI SERVIZI:

7.1 Servizio ricevimento e recapito;

7.2 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;

7.3 Assistenza e manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

7.4 Fornitura e cambio biancheria a richiesta;

7.5 Elenco delle dotazioni dell’unità abitativa;

7.6 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

PERCHE’ RIVOLGERSI A DEI PROFESSIONISTI DELL’INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE?

PER IL PROPRIETARIO: La legge vieta espressamente al proprietario di una casa vacanza di pubblicizzarla da solo. I soggetti che possono pubblicizzare e mediare la casa vacanza, infatti,  sono solo ed esclusivamente gli agenti immobiliari cosi come prevede la normativa nazionale di riferimento (Legge 3 febbraio 1989 n°39 e Art. 2950 del codice civile).  Nessun altro soggetto è abilitato a farlo. I portali, inoltre, trattengono anticipi e totali della somma versata, versando al proprietario la sua quota solo a soggiorno iniziato. Qualcuno chiede di pagare una quota anche allo stesso turista, in barba a quanto previsto dalla legge che sottolinea che solo un’agenzia può chiedere una provvigione sulla mediazione effettuata.

PER L’OSPITE: Affittare una casa tramite agenzia immobiliare e, quindi, tramite professionisti vuol dire avere delle garanzie su quello che si acquista. Quando è un privato a pubblicizzare la sua casa vacanza attraverso uno dei tanti portali web a tema holiday rentals non esiste alcun controllo sulla veridicità di quanto dichiarato e le amare sorprese, a volte le truffe, sono spesso dietro l’angolo.

Un’agenzia fornisce invece foto, descrizioni accurate e dettagliate, case vacanza su mappa indicate fedelmente rispetto alla loro ubicazione, servizi inclusi e servizi esclusi. Soprattutto, sono espressamente indicate le condizioni contrattuali. Il soggiorno avrà, quindi, un contratto e delle regole precise.